Pubblicata in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2019 la delibera Anac n. 114 del 13 febbraio 2019
Entreranno in vigore il 15 marzo prossimo le Linee Guida Anac n. 13, recanti “La disciplina delle clausole sociali”.
Linee Guida che, come chiarito in premessa, non sono tuttavia da considerarsi vincolanti, ma si limitano a fornire indicazioni circa le modalità di applicazione e funzionamento dell’istituto della clausola sociale, senza prevedere nuovi effettivi obblighi.
Come noto, la clausola sociale comporta, in caso di cambio d’appalto, l’obbligo per l’impresa aggiudicataria che subentra nell’esecuzione del contratto di garantire i livelli occupazionali in essere, procedendo all’assunzione del personale già in forza nell’impresa cessante.
L’Anac ricorda che ai sensi dell’art. 50 del nuovo Codice degli appalti, le stazioni appaltanti inseriscono, nella lex specialis di gara, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. La disciplina in questione si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera (è il caso, ad es., dei servizi di vigilanza privata, nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell’importo totale del contratto).
L’operatore economico accetta espressamente la clausola sociale, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda l’applicazione della clausola, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
Per consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da riassorbire, la stazione appaltante deve indicare gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale impiegato (numero di unità, monte ore, Ccnl applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, ecc.), fermo restando la possibilità per i concorrenti di richiedere ulteriori informazioni anche in modo analitico.
Nella documentazione di gara, inoltre, il concorrente dovrà allegare all’offerta un progetto di assorbimento che illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
Il rispetto del progetto sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto.
La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, come tale, costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, e per le quali si impone l’esclusione dalla gara. Esclusione che, tuttavia, non è fondata nel caso in cui l’operatore economico manifesti di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto.
Infine, con riferimento al rapporto con i contratti collettivi, l’Anac ricorda che le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il Ccnl applicabile in ragione alla pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo disposto dall’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (in base al quale per contratti collettivi si intendono “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”). È comunque fatta salva l’applicazione, laddove più favorevole, della clausola sociale prevista dal Ccnl prescelto dall’operatore economico.
In allegato le Linee Guida Anac n. 13
A.G.