11 dicembre 2019


 Antipirateria: arriva la "confusa" Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Il commento di FederSicurezza sulla Circolare 9 dicembre 2019 in materia di servizi antipirateria

A poco più di un mese dalla “famigerata” circolare relativa alle guardie giurate autonome (17 ottobre 2019), arriva un nuovo “tomo” a complicare la vita di un settore che di tutto avrebbe bisogno tranne che di complicazioni.

Le 31 (trentuno!) pagine nascono da una circostanza che, in realtà, dovrebbe rappresentare un elemento positivo nella travagliata vita degli Istituti di Vigilanza. Infatti, come noto, il 7 novembre u.s. è stato emanato il decreto ministeriale n. 139, che aggiorna ed implementa, sostituendolo, il decreto 266/2012 in materia di servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.

Sorvolando sul fatto che il decreto emanato è completamente diverso da quello che, tempo addietro, era stato presentato alle Associazioni di Categoria - nel corso di una surreale riunione in cui la bozza veniva “raccontata” ai presenti e non consegnata come di regola (e ora capiamo il perché!) -, va detto che la nuova disciplina reca anche alcuni elementi migliorativi e tesi a semplificare la gestione e l’organizzazione dei servizi in questione che, notoriamente, non possono essere assimilati ai classici servizi di vigilanza privata.

Cionondimeno, però, nelle 31 pagine della circolare del 9 dicembre si annidano alcune pericolose insidie e, more solito oramai, non si offrono soluzioni a questioni di rilievo.

In primo luogo, infatti, ci riferiamo alla questione sollevata in occasione della pubblicazione del decreto ministeriale n. 139,  secondo cui, considerato che le disposizioni in materia di formazione delle guardie sono operative dal 1° gennaio prossimo, non ci sono i tempi tecnici per consentire agli operatori che abbiano maturato più di 90 giorni di imbarco di sostenere gli esami di certificazione davanti alle Commissioni istituite presso le Prefetture (ammesso che tutte le Prefetture le abbiano istituite!).

La circolare, invero, si dilunga (ça va sans dire) sul ruolo delle Commissioni di esame e sulla necessità che queste tengano “sessioni di esame a cadenze temporali regolari”, ma non affronta il vero problema, cioè la necessità di un intervento normativo che conceda un’ulteriore proroga al termine fissato dall’art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011.

Anzi, a dire il vero, la circolare reca un’interpretazione contraria al disposto normativo, allorché (lett. c di pagina 8) prevede che “fino al 31 dicembre di quest’anno, le guardie giurate, che sono state impiegate in servizi antipirateria a bordo di navi mercantili per un periodo non inferiore a novanta giorni (…) sono esentate dal frequentare i predetti corsi ed ammesse a sostenere direttamente l’esame…”, rendendo di fatto inapplicabile la previsione oltre il 31 dicembre (!).

Altra “perla” è quella relativa alle autorizzazioni in materia di armi. Qui infatti si passa dal regime semplificato istituito con la circolare dell’ottobre 2013 - che prevedeva, in considerazione dei tempi molto stretti con cui si affidano i contratti per i servizi di protezione, un’autorizzazione con validità triennale ed una comunicazione inviata di volta in volta, via mail, 72 ore prima dell’inizio del servizio - alla previsione di una licenza con efficacia temporale limitata al periodo di svolgimento del servizio (in barba peraltro all’art. 13 del TULPS secondo cui le autorizzazioni di polizia hanno la durata stabilita dalla legge), che dovrà essere rilasciata (con tutte le lungaggini burocratiche del caso) ogni volta che dovrà effettuarsi un servizio di protezione. Questo comporterà, verosimilmente, l’impossibilità per l’Istituto di Vigilanza di ottenere l’autorizzazione per tempo e per l’armatore di proteggere le sue navi. 

Un ultimo cammeo: la circolare insiste sul rapporto di “dipendenza” delle guardie dagli Istituti (o dagli armatori), creando una notevole distonia con le categoriche affermazioni della direttiva dell’ottobre scorso. 

Intendiamoci, per noi va benissimo che si sottolinei la necessità del rapporto di lavoro dipendente delle guardie giurate, ma il Ministero deve decidere una volta e per tutte quale strada seguire e, soprattutto, chiudere la stagione delle “circolari fiume” adottate inaudita altera parte, per ritornare a quella delle norme condivise con gli operatori di questo delicato settore.

Sempre ammesso che siamo noi gli “stakeholder interessati” cui fa più volte riferimento la circolare (quelli che debbono essere informati dalle Camere di commercio, tanto per capirci!)…

In allegato la Circolare 9 dicembre 2019 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza