Il Tribunale di Roma, sez. lav., si è recentemente pronunciato in materia di indennità di vacanza contrattuale, in perfetta coerenza con la posizione recentemente espressa sul tema dalla Corte di Cassazione con le due famose sentenze “gemelle” (nn. 14356/2014 e 14595/2014) depositate nel mese di giugno 2014.
Il Tribunale, nello specifico, ha rigettato i ricorsi riuniti di una pluralità di dipendenti di un istituto di vigilanza privata, i quali chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento di una somma in loro favore, a titolo di indennità di vacanza contrattuale. A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti deducevano di essere tutti dipendenti della convenuta con rapporto regolato dal CCNL per gli istituti di vigilanza privata del 1.5.2004, scaduto in data 31.12.2008, e di aver diritto, ai sensi dell’art. 145 del medesimo, all’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale in conseguenza del ritardo nel rinnovo dello stesso CCNL (norma che, al tempo stesso, demandava alle parti collettive, in sede di rinnovo, la definizione di “tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata”).
La società convenuta, d’altra parte, contestava la fondatezza della pretesa ritenendola superata dalla regolamentazione introdotta con il nuovo CCNL di categoria del 8.4.2013. Le parti sociali, in tale sede, hanno infatti espressamente previsto (art. 142) l’erogazione ai lavoratori in forza della somma una tantum di € 450 e di specifici incrementi della retribuzione mensile “a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013)”, precisando che i due citati emolumenti “assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo”.
Nel dichiarare il ricorso infondato, rigettando di conseguenza la domanda dei ricorrenti, il Tribunale ha ricordato che la questione dell’indennità di vacanza contrattuale era già stata chiarita dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi espressamente (con le sentenze nn. 14356/2014 e 14595/2014) proprio in tema di efficacia (e legittimità) delle disposizioni contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte, nel rilevare che effettivamente la vacanza contrattuale decorreva fino al 31.1.2013, aveva tuttavia precisato che l’indennità ex art. 145 del CCNL scaduto il 31.12.2008 non costituiva un diritto quesito, e che, pertanto, le disposizioni pattuite in sede di rinnovo riguardanti l’erogazione dell’una tantum e degli aumenti retributivi erano pienamente legittime e idonee a coprire l’intero periodo di vacanza contrattuale.
L’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL 2004-2008 non costituisce quindi un diritto quesito, in quanto è “insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell’indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità”. In conclusione, sempre secondo la Corte, “le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo – come nella specie – l’attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo”.
Nessuna doglianza, inoltre, può essere avanzata dai ricorrenti rispetto all’applicazione della nuova disciplina, ancorché iscritti ad una organizzazione sindacale non firmataria dell’accordo, essendo il complessivo trattamento economico previsto dal nuovo CCNL senza dubbio di miglior favore rispetto alla previsione di cui all’art. 145 del previgente CCNL (e, nel caso di specie, nettamente superiore a quanto domandato con i ricorsi).