La circolare n. 11/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) illustra la normativa in materia di CIGD introdotta dal Decreto Rilancio, anche alla luce delle modifiche del D.L. n. 52/2020, e fornisce indicazioni sull’accesso al trattamento per le proroghe. Di seguito la sintesi curata dal Responsabile del Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali presso Confcommercio, Avv. Paolo Baldazzi. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al documento allegato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) precisa che, con riferimento ai limiti massimi di durata del trattamento:
Restano ferme le norme di cui al comma 8 bis e 8 quater dell’articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020, in base alle quali ai datori di lavoro con sede legale o con unità produttive/operative site nelle ex zone “rosse” e “gialle”, o per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, sono riconosciuti ulteriori periodi di CIGD, rispettivamente pari a tre mesi ed un mese.
Le domande di CIGD per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni o dal MLPS, secondo le procedure già in uso, sono concessi direttamente dall'INPS.
I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al MLPS per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
Per quanto attiene le istanze di competenza del MLPS, le modalità di presentazione sono quelle già indicate dalla Circolare n. 8/2020 e conformemente alle procedure già in uso.