FederSicurezza avvia un canale privilegiato per le istanze di Cig in deroga e commenta la norma sulla proroga della validità di licenze e decreti
Come anticipato con la nostra ultima news, nella serata del 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Cura Italia”, D.l. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nel confermare le misure già anticipate dal Comunicato Stampa del Governo del 16.3.2020 e riportate da FederSicurezza con newsletter del 17 marzo scorso, trasmettiamo in allegato il testo completo del provvedimento, invitando gli operatori del comparto a prestare particolare attenzione alle principali disposizioni in materia di lavoro, specialmente l’art. 22 in tema di Cassa Integrazione in deroga.
Segnaliamo in proposito che per agevolare le pratiche FederSicurezza, tramite le proprie associate Univ, Anivp e PiùServizi, sta istituendo un canale preferenziale per raccogliere le istanze dagli associati, veicolarle ai sindacati e instradare le procedure di sostegno con flussi meno frammentati che potrebbero contrarre i tempi di intervento.
Si evidenzia inoltre lo stanziamento di 50 milioni di euro per permettere alle imprese di acquistare mascherine e DPI atti a contenere il contagio.
Segnaliamo infine l’art. 103 del Decreto, che riguarda la questione che in questi ultimi giorni stava preoccupando, e non poco, gli operatori del settore, imprenditori e guardie giurate: il rinnovo dei decreti scaduti o di prossima scadenza.
Va detto che già il DPCM del 2 marzo aveva stabilito la sospensione, per la durata di 30 giorni, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia, tra le quali appunto quelle attinenti al settore della vigilanza privata, segnatamente la licenza per la gestione di un istituto di vigilanza, il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata ed il connesso porto d’armi.
Il problema era stata affrontato da una “puntuale” circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che, come sempre più spesso accade, non scioglieva i dubbi sugli effetti della disposizione normativa, limitandosi a richiamare l’attenzione degli Uffici territoriali sull'emanazione della norma.
La questione, in sintesi, era la seguente: a parere di FederSicurezza la sospensione dei procedimenti amministrativi implicava, di fatto, la proroga della validità dei titoli autorizzatori fino al 2 aprile, dovendosi diversamente ritenere che le guardie giurate dovessero immediatamente cessare la loro attività all’atto della scadenza del titolo, con gravi ripercussioni sull’attività degli istituti, sul mantenimento dei livelli occupazionali e, in definitiva, sulla sicurezza del sistema Paese, in assoluto contrasto con la stessa ratio della norma che era, invece, volta a sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese.
La mancanza di indicazioni in tal senso da parte del Ministero dell'Interno aveva creato la classica situazione di dislessia amministrativa - che da tempo ci tocca subire - per cui alcune Prefetture (chiaramente più “illuminate”) ritenevano prorogate le autorizzazioni scadute o in scadenza, mentre altre (diciamo il peccato non il peccatore) ritenevano che la disposizione fosse volta solo a dare “maggiore respiro” agli Uffici, ma che i titoli autorizzatori cessassero la loro validità alla scadenza naturale.
Ma questa è storia. Adesso, per fortuna, è intervenuto il Decreto n. 18/2020 che, in maniera cristallina, chiarisce che: “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020...”. Inoltre, il comma 2, stabilisce che: “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Insomma, sembra non ci siano dubbi sul fatto che i decreti di approvazione della nomina delle guardie giurate, ed i connessi porti d'arma, scaduti o in scadenza - per i quali, come di prassi, sono già state presentate le richieste di rinnovo, mediamente, con 90 giorni d'anticipo - mantengono validità fino al 15 giugno prossimo.
Vista tanta chiarezza, saremmo tentati di chiedere al Ministero di continuare nel suo abituale atteggiamento verso il settore…evitando così di emanare direttive interpretative, peraltro di non sempre facile comprensione che complicano ciò che invece, ribadiamo, è di pacifica accezione…Quello che stiamo attraversando è un momento decisamente difficile, che già registra la riduzione dei servizi, e la difficoltà estrema di reperire i necessari DPI per le guardie giurate che, quotidianamente, con elevato senso del dovere, assicurano i fondamentali servizi di trasporto valori, vigilanza presso le strutture sanitarie, ronda ispettiva e intervento su allarme.
Un momento di particolare difficoltà del comparto, come del Paese tutto, nel quale c'è bisogno di sostegno (come giustamente dice il Governo) e non di incomprensibili astrazioni giuridiche che finiscono per bloccare definitivamente quello che è già difficile portare avanti. Questa volta potremmo dire al Ministero, con garbata e comprensibile polemica…grazie per non esserci!
Ritenendo di fare cosa gradita ai nostri associati, trasmettiamo in allegato, oltre al testo completo del Decreto Cura Italia, la nota di commento del Presidente e del Segretario generale di Confcommercio, insieme ad una accurata sintesi dei contenuti delle principali disposizioni di interesse per il Sistema (con indice ipertestuale per facilitarne la lettura) e al Vademecum al Dl "Cura Italia", a cura della Direzione Lavoro&Welfare della Confederazione.