05 marzo 2020


 Coronavirus, misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese e nuove misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus 

Firmati il decreto legge 2 marzo 2020 e il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  4 marzo 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, con misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Il Decreto, che si trasmette in allegato, insieme ad un’articolata nota del Segretario Generale di Confcommercio Luigi Taranto, reca sia disposizioni riferite in modo specifico ai comuni della cd “zona rossa” che disposizioni riferite alle altre aree del territorio nazionale, recependo alcune linee di intervento richieste dalla Confederazione in sede di confronto con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero del lavoro. 

In estrema sintesi, il provvedimento prevede quanto segue:  

  • sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”;
  • misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”;
  • misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria;
  • misure di sostegno al settore turistico.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, è stato inoltre pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus

Nel rimandare ad un’attenta lettura del testo del DPCM, che si rimette in allegato, si evidenziano, anche qui in estrema sintesi, le principali misure introdotte dal provvedimento: 

  • sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • fino al 3 aprile il campionato di calcio di Serie A e gli eventi sportivi agonistici si svolgeranno a porte chiuse;
  • gli sport di base in palestre o piscine sono ammessi solo se rispettano le norme di igiene e sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie,  inclusi quelli per i medici in formazione specialistica;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • sindaci, enti territoriali e associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico, offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal  decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone; 
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS, o sia transitato e abbia sostato nei comuni nella zona rossa deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
  • durante lo stato di emergenza i datori di lavoro possono attuare lo smart working a ogni lavoratore, anche in assenza di accordi individuali.

L’Allegato 1 al Decreto, infine, riporta le misure igienico-sanitarie da osservare:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In allegato il testo del DL 2 marzo 2020, insieme alla nota del Segretario Generale di Confcommercio Luigi Taranto, e del DPCM 4 marzo 2020.