14 febbraio 2020


 Bankitalia, Disposizioni in materia di adeguata verifica per chi trasporta valori e contanti 

In data 5 febbraio u.s. è stato emanato il Provvedimento di Banca d'Italia recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il provvedimento, che tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante, e cioè custodia e trasporto di contante, titoli e valori tramite guardie giurate.

Come per gli altri soggetti obbligati, anche i suddetti operatori sono chiamati a conformare la propria operatività al cosiddetto principio dell’approccio basato sul rischio: ciò significa che le modalità di adempimento degli obblighi di verifica non sono uguali per tutti, ma la frequenza e l’estensione vanno graduate in modo coerente con l’effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In ogni caso, il Dlgs 125/2019, decreto antiriciclaggio, detta una serie di criteri generali applicabili erga omnes, che il provvedimento di Bankitalia specifica per renderli fruibili agli operatori del settore.

Si parte dai criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con l’individuazione delle coordinate necessarie per procedere alla profilatura della clientela, che dovrà prendere in considerazione i fattori di rischio di carattere sia soggettivo (ad es. la presenza di determinati indici reputazionali in capo al cliente) che oggettivo (riguardanti cioè l’operazione o il rapporto, ad es. la presenza di una quantità ingiustificata di banconote di taglio apicale tra quelle oggetto di trattamento).

Si passa poi alla specificazione degli obblighi di adeguata verifica, con particolare attenzione agli obblighi semplificati e a quelli rafforzati (questi ultimi, con riferimento alla destinazione e all’origine delle banconote trattate). 

Infine, il provvedimento si occupa dell’esecuzione degli obblighi da parte di terzi, delle prestazioni nei confronti di un soggetto diverso dal cliente, nonché di astensione e obblighi di conservazione.

Ricordiamo che il Provvedimento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire da questa data gli operatori interessati avranno due mesi di tempo per conformarsi alle nuove norme regolamentari per ciò che concerne i rapporti continuativi.

In allegato il Provvedimento della Banca d’Italia