Pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella serata di ieri, è già pienamente in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, di “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il Codice entra così in vigore nel pieno rispetto del termine della doppia scadenza della delega legislativa e del recepimento delle direttive Ue 23, 24 e 25 del 2015. La completa operatività delle novità, tuttavia, richiede ancora l’emanazione delle linee guida ANAC, che non arriveranno prima di due o tre mesi, e l’adozione, sempre nei prossimi mesi, di più di 40 provvedimenti attuativi.
Tra le principali novità introdotte dal Codice, specialmente per il settore della vigilanza privata, ricordiamo, in primo luogo, la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, cioè in cui il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell’importo totale del contratto.
In tali casi, oltre ad essere espressamente escluso il ricorso al solo criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, è prevista la possibilità di inserire, nei bandi di gara, specifiche “clausole sociali” per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei CCNL di settore di cui all’art. 51 del Dlgs 81/2015, intesi come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
La nuova disciplina, in linea generale, è improntata alla semplificazione burocratica, con riduzione degli oneri documentali ed economici a carico delle imprese, alla digitalizzazione e alla sostenibilità, oltre che alla massima trasparenza, tracciabilità, pubblicità, riduzione e certezza dei tempi delle procedure di affidamento, anche attraverso la predisposizione di procedure non derogabili.
La riforma attribuisce un ruolo centrale all’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, in capo alla quale sono previsti importanti poteri di intervento, regolamentazione, controllo e vigilanza sull’applicazione delle norme, specialmente nella fase successiva all’aggiudicazione del contratto, allo scopo di evitare corruzione e conflitti di interesse. L’Autorità, tra le altre cose, dirigerà un sistema amministrativo di penalità e premialità per le imprese, e metterà in piedi uno specifico albo nazionale obbligatorio per i componenti delle commissioni aggiudicatrici di appalti pubblici.
Con il nuovo Codice vengono inoltre definiti i requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica, organizzativa e professionale per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Il sistema di qualificazione degli operatori economici viene revisionato in base a criteri di trasparenza, omogeneità e verifica di capacità, competenze e attività eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse alla reputazione, coerentemente con la normativa vigente in tema di rating di legalità.
Per quanto riguarda poi il subappalto, questo sarà possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Subito in vigore, infine, la stretta sul contenzioso, per porre un freno alla vocazione ai ricorsi sulle esclusioni dalle gare (che occupano il 70% delle cause del settore): in base alle nuove regole, infatti, i vizi relativi alla composizione della commissione di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono considerati immediatamente lesivi e sono ricorribili innanzi al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi. Trascorso il termine non c'è più possibilità di contestare le decisione della Pa su questo punto specifico. Sono poi previsti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, e altri rimedi quali il collegio tecnico consultivo e i pareri di precontenzioso dell’ANAC.
Con riserva di ulteriori approfondimenti sul tema, alleghiamo il testo del nuovo Codice Appalti, Dlgs n. 50/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016.
A.G.