Ok solo se il cantiere prolunga l’orario di apertura al pubblico
In risposta alla nota n. 7/2016, “Quesito in materia di servizi di portierato nei cantieri”, inviata dall’Univ, l’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza aderente a FederSicurezza, il Ministero dell’Interno ha espresso importanti chiarimenti rispetto allo svolgimento del servizio di portierato nei cantieri in orario notturno, ma non di chiusura al pubblico.
Nello specifico, l’Univ ha prospettato al Ministero l’ipotesi in cui, per specifiche esigenze di cantiere, l’attività di controllo accessi affidata al portiere, normalmente esercitata in orario diurno, necessiti di protrarsi anche in orario notturno, in ragione del prolungamento dell’orario di apertura del cantiere per consentire lo svolgimento di alcune attività da parte delle aziende autorizzate ai lavori (quali, ad es., gettata del calcestruzzo, pavimentazione, posa in opera del cartongesso, montaggio frigo, collaudo, ecc.).
In altre parole, si chiedeva se fosse o meno legittimo, in questi casi, consentire anche al portiere di svolgere la propria attività di vigilanza passiva in tale fascia oraria, notturna ma non di chiusura al pubblico, senza per questo incorrere in violazioni di legge. Come noto, infatti, l’Allegato D al Dm 269/2010, sezione III, punto 3.b, prevede che in orario notturno, e, comunque, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, la custodia dei beni immobili e dei mobili in essi contenuti è affidata in via esclusiva alle guardie giurate.
Il Ministero, in proposito, ha chiarito che l’orario notturno o di chiusura al pubblico va inteso, evidentemente, come il periodo durante il quale cessano le attività ordinariamente svolte nella struttura da custodire e, di conseguenza, venendo meno la necessità di fruizione dell’immobile, viene meno anche la necessità di vigilanza passiva dello stesso.
Se è vero che tale periodo normalmente coincide con le ore notturne, non si può tuttavia escludere un proseguimento delle attività del cantiere in tale fascia oraria e, conseguentemente, il protrarsi anche dell’ordinaria necessità di controllare gli accessi e la fruizione dello stesso.
Laddove, quindi, “…il cantiere continuasse la propria attività ordinaria anche durante la notte, un portiere potrà continuare ad esercitare la sua funzione che, si rammenta, non può che essere di mera vigilanza passiva atta a favorire, come chiarito anche dal costante orientamento giurisprudenziale, l’ordinata fruizione dell’immobile (rectius del cantiere) da parte di chi vi lavora”.
A.G.