Da domani 12 marzo via alla nuova procedura per il contrasto alle dimissioni in bianco
Dal 12 marzo 2016 saranno pienamente operative le dimissioni online: sono infatti trascorsi i 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, che, come previsto dall’art. 26 del decreto sulla semplificazione, disciplina nel dettaglio la nuova procedura di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Con la riforma del Jobs Act la lotta alle dimissioni in bianco viaggia online: sia in caso di dimissioni che di risoluzione consensuale del rapporto, l’unica modalità ammessa per lasciare il posto di lavoro sarà, a pena di inefficacia, la presentazione in modalità telematica di appositi moduli certificati dotati di un codice identificativo e di una data di trasmissione. Resta comunque la possibilità, per il lavoratore dimissionario, di “ripensarci”, revocando le dimissioni, sempre con modalità telematica, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.
Una modernizzazione importante per la gestione del rapporto di lavoro, che va a semplificare la complessa procedura introdotta dalla Riforma Fornero e, al tempo stesso, a scoraggiare – si spera – definitivamente l’abusata prassi di far firmare, già al momento dell’assunzione, un foglio di dimissioni in bianco, utilizzato poi, specialmente a scapito dei lavoratori più deboli e delle lavoratrici donne, per dissimulare il licenziamento, ad es., in caso di sopravvenuta maternità.
La compilazione del modulo è semplice: basta inserire le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, data di inizio del rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e data di decorrenza.
Una volta predisposto, il modulo va inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dal lavoratore, munito del pin Inps e registrato al portale Cliclavoro, o, in alternativa, con l’aiuto di un soggetto abilitato quali patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €, irrogata dalla Dtl che accerti la violazione.
Specialmente per questa prima fase applicativa della disciplina, il Ministero del Lavoro mette a disposizione un supporto dedicato agli utenti e agli operatori: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
In allegato il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, con il fac-simile del modulo per le dimissioni online e le istruzioni di compilazione e trasmissione.
Per completezza, si allega anche la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, n. 12 del 4 marzo 2016.
A.G.