Le precisazioni del Ministero dell’Interno
Il 27 gennaio scorso il Ministero dell’Interno ha inviato alle Prefetture e alle Questure la versione definitiva della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 2 dicembre 2015, recante “Modalità operative per l’accertamento della sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui all’Allegato E del DM n. 269/2010, come sostituito dall’Allegato 1 del DM n. 56/2015” (v. news FederSicurezza del 4 dicembre u.s.)
La Circolare, elaborata anche con il contributo di FederSicurezza e delle altre associazioni di categoria della vigilanza privata, contiene le indicazioni tecnico-operative, rivolte agli Ispettorati Territoriali del Ministero dell’Interno, per uniformare la modulistica e le procedure relative all’attività di verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli istituti di vigilanza privata, sia in caso di primo rilascio della licenza ex art. 134 TULPS, sia all’atto del rinnovo o dell’estensione di licenze già rilasciate.
Con la comunicazione in commento, il Ministero ha messo in evidenza che, a parziale modifica della prassi seguita fino ad oggi, si è convenuto che la richiesta di parere in ordine ai requisiti di cui all’Allegato E del DM 269/2010 deve essere inviata esclusivamente all’Ispettorato della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la propria sede principale.
L’Ispettorato “capofila” costituirà l’unico riferimento per la Prefettura – U.T.G., curando anche i contatti con gli altri Ispettorati competenti.
Per quanto riguarda le estensioni territoriali di licenze già rilasciate, si è convenuto invece che, all’atto della notifica dell’estensione ai sensi dell’art. 257 ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, l’istituto di vigilanza, insieme al progetto operativo e tecnico-organizzativo, dovrà produrre, per quanto concerne le frequenze radio, copia dell’istanza rivolta alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo economico, al fine di ottenere l’ampliamento delle frequenze; la Direzione provvederà a rilasciare le nuove frequenze solo dopo che la Prefettura – U.T.G. competente avrà formalizzato il provvedimento di estensione.
In sede di autorizzazione all’estensione, l’istituto dovrà poi produrre la licenza rilasciata dalla suddetta Direzione, non appena ne sia in possesso.
Infine, con riferimento alla copertura radio, si chiarisce che, in caso di estensione per gli Ambiti territoriali 4 e/o 5 – che, ai sensi del DM 269/2010, deve sempre riguardare un territorio definito da confini provinciali e/o regionali – l’Ispettorato competente accerterà la copertura radio limitatamente ai Comuni in cui l’istituto di vigilanza opererà prevalentemente.
In allegato la Comunicazione del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2016.