Modelli procedurali, termini e adempimenti per l’attuazione del DM 115/2014
E’ stata pubblicata la Circolare 557/PAS/U/ 010348/10089.D(1) REG.2 del 06.07.2017, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, indirizzata alle Prefetture e alle Questure e avente ad oggetto “Verifica dell'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, nr.115, in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. Adempimenti”.
Intendiamo andare oltre le espressioni, forse inflazionate ma d’altra parte dovute, di sentito apprezzamento e soddisfazione per il provvedimento del Capo della Polizia, e cerchiamo di riassumere, in concreto, cosa prevede la Circolare in commento, il cui contenuto merita sicuramente particolare attenzione non solo sotto il profilo della puntualità dei termini e delle procedure illustrate, ma anche per l’approccio “equilibrato” al problema e per gli spunti e le valide affermazioni - che un occhio “attento” non potrà non notare - in esso contenute.
La Circolare, dopo aver ripercorso in maniera esaustiva il contesto e l’iter normativo che hanno portato all’emanazione del noto DM 115/2014 in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, e dopo aver ricordato l’intervento apportato dall’Anac nel 2015 con le Linee Guida in tema di procedure di affidamento dei servizi di vigilanza privata, rileva chiaramente come allo stato attuale - in cui solo 393 istituti di vigilanza su 1367 hanno conseguito la certificazione, per una percentuale pari al 28,74% circa del totale - emerga la necessità di salvaguardare, secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza, una pluralità di interessi pubblici, che trascendono evidentemente la mera dimensione della legalità formale.
La scelta dell’ordinamento di subordinare l’ingresso nel mercato della vigilanza privata a specifici e stringenti requisiti organizzativi e professionali, necessari per il conseguimento e il mantenimento della licenza ex art. 134 del Tulps, deriva infatti dalla particolare natura dei servizi che gli operatori economici del settore sono chiamati a svolgere, e dalla riconosciuta funzione di tutela e salvaguardia non solo dei beni affidati al committente, ma anche, più in generale, della sicurezza pubblica.
Analogamente, il rispetto degli standard di cui sopra risponde anche ad un ulteriore interesse pubblico, quello di assicurare che il personale dipendente dagli istituti di vigilanza privata operi sempre in condizioni di adeguate safety e security, riducendo al minimo possibile l’esposizione a rischio per l’incolumità personale.
Ancora, come da più parti affermato, il mancato conseguimento della certificazione prescritta assume rilievo anche sul piano del corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato nel comparto della vigilanza privata: gli istituti non in regola con gli obblighi di cui al DM 115/2014 potrebbero infatti trarre indebiti vantaggi competitivi, suscettibili di generare distorsioni all’equilibrio di mercato.
Per tutti gli interessi pubblici sopra considerati, la Circolare ritiene quindi indispensabile individuare appositi “percorsi” che, fermo restando il perseguimento dell’obiettivo primario di realizzare la piena attuazione di quanto previsto dal DM 115/2014, si sviluppino nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, dei criteri di gradualità e proporzionalità: è evidente infatti come una repentina interruzione dei servizi da parte degli istituti inadempienti avrebbe ricadute immediate e difficilmente recuperabili sia sul piano della sicurezza pubblica che su quello della salvaguardia dei livelli occupazionali. D’altra parte, non è neanche da trascurare il fatto che una porzione rilevante della domanda di servizi di sicurezza complementare sia rappresentata proprio dalla committenza pubblica: di conseguenza, le misure da intraprendere devono essere commisurate anche alla necessità di garantire alle stazioni appaltanti di disporre di un adeguato “bacino” di operatori economici in regola.
Tanto premesso, la Circolare si occupa di individuare gli specifici “modelli procedurali” che dovranno essere seguiti dalle Prefetture competenti.
Presupposto di base è che non potranno essere rilasciate o rinnovate licenze qualora l’istituto di vigilanza privata non produca nei termini prescritti la certificazione di qualità richiesta dal DM 115/2014.
Fermo restando tale principio fondamentale, la Circolare, nel chiarire che i modelli procedurali andranno calibrati sulla base delle situazioni concrete che potranno presentarsi, illustra due ipotesi specifiche e distinte:
Tenendo conto che le autorizzazione di polizia in questione, in ragione della loro durata triennale, giungeranno comunque a scadenza in un arco temporale ristretto (e cioè entro il 2 settembre p.v.), il percorso da intraprendere potrà essere articolato come segue:
Le eventuali licenze in scadenza durante l’espletamento della procedura potranno essere rinnovate all’inderogabile condizione del rispetto dei suddetti termini per la produzione della certificazione di qualità. In caso contrario, il Prefetto dovrà procedere alla revoca sanzionatoria di cui all’art. 257-quater, comma 2, del RD 635/1940, difettando nell’operatore economico un requisito espressamente richiesto per il conseguimento e il mantenimento del titolo di polizia.
In questo caso, in linea di principio, l’Amministrazione ha la possibilità di avvalersi dello strumento dell’annullamento d’ufficio, ai sensi della legge 241/1990, come modificato dalla legge 124/2015, e cioè di emanare un provvedimento di annullamento entro 18 mesi dal rilascio della licenza, articolando la procedura come segue:
A questo punto, si apriranno due strade: in caso di produzione della certificazione nei termini, quest’ultima produrrà un effetto “sanante” che sarà attestato in un apposito atto del Prefetto; in caso contrario, laddove quindi permanga la situazione di inottemperanza, il Prefetto procederà ad annullare la licenza ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990.
Diverso sarà invece il caso in cui, in considerazione della data di rilascio della licenza, siano già decorsi i 18 mesi per poter seguire l’iter dell’annullamento d’ufficio. In questa ipotesi, le Prefetture dovranno comunque adottare iniziative volte a sollecitare gli istituti di vigilanza a munirsi della certificazione di qualità, sviluppando mirate azioni di controllo sia per la verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi e professionali di cui al DM 269/2010 - ad esempio, tramite l’adozione del provvedimento di diffida di cui sopra - che per la valutazione della ricorrenza dei presupposti per procedere alla sospensione o alla revoca di cui all’art. 257-quater, comma 3, del RD 635/1940.
La Circolare si chiude con l’invito alle Prefetture, ai fini di consentire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza il proseguimento del monitoraggio dello stato di attuazione del DM 115/2014, a voler rassegnare entro il 10 agosto p.v. il piano degli interventi che riterranno di intraprendere, seguito da un report definitivo delle misure adottate entro il 31 gennaio 2018.
N.B. Ricordiamo a tutti gli istituti che ancora non dovessero essere completamente in regola con le procedure di certificazione le convenzioni in vigore tra FederSicurezza e gli Organismi di certificazione indipendente UNITER e AJA REGISTARS.
In allegato il testo della Circolare 557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2.