25 maggio 2017


 Welfare aziendale, il Durc non è necessario 

Per beneficiare delle agevolazioni non è richiesta la regolarità contributiva

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste in materia di welfare aziendale non è necessario il rispetto dell'art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria del 2007: in altre parole, non è richiesto il possesso del Durc che, come noto, è il certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle aziende.

Lo ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in occasione della 15esima edizione del Forum Lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro: i criteri previsti dalla suddetta norma - in base alla quale i datori di lavoro, per beneficiare delle agevolazioni normative e contributive previste in materia di lavoro, devono essere in regola con il versamento dei contributi e con il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché gli accordi e i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - non avrebbero infatti alcuna relazione con il regime fiscale e contributivo stabilito per il welfare aziendale.

Secondo l’orientamento dell’Ispettorato, pertanto, il godimento dei benefici previsti in tema di welfare aziendale non è soggetto alle suddette limitazioni e, di conseguenza, non è richiesto neanche il possesso del Durc, documento unico di regolarità contributiva.

Inoltre, è stato chiarito che la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, che disciplina l'erogazione delle prestazioni di welfare, deve essere stipulata con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del Dlgs 81/2015, e cioè dalle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (…) dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

 

A.G.