Novità anche per le procedure per il rilascio dei decreti alle gpg in caso di cambio di datore di lavoro
Il 9 ottobre scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato una Circolare relativa all’avvio delle procedure per la messa in esercizio del Database nazionale degli operatori della sicurezza privata, con la quale, oltre a fornire alle Prefetture indicazioni operative in merito, ha anche previsto, medio tempore, una rivisitazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle guardie giurate in caso di cambio di datore di lavoro, con o senza sospensione dell’attività lavorativa.
Su quest’ultimo punto, in particolare, appare doverosa una breve considerazione, dato invece per scontato che l’avvio del Database non può che essere salutato con favore, specie da chi, come chi scrive, ne sollecita da anni la, doverosa, attivazione.
A pagina 6 della (come sempre ultimamente) corposa direttiva vengono indicate le procedure “semplificate” per il rilascio dei titoli alle guardie giurate in caso di cambio di datore di lavoro nell’arco dei due anni di validità dei titoli autorizzatori (anche con soluzione di continuità), individuando due ipotesi:
Le maggiori novità riguardano, ovviamente l’ipotesi b), andando de plano che nell’ipotesi a) il Prefetto che ha rilasciato i titoli originari provvederà al rilascio dei nuovi decreti, con o senza supplemento d’istruttoria a seconda che ci sia stata o meno soluzione di continuità nei rapporti di lavoro.
Nell’ipotesi b) la Circolare prevede invece che il “Prefetto che riceve l’istanza” aggiornerà immediatamente i titoli autorizzatori della guardia se non c’è soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, mentre, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la cessazione e l’assunzione presso un nuovo soggetto, il “Prefetto che riceve l’istanza” richiederà al Prefetto che ha rilasciato i titoli originari la delega all’adozione del nuovo provvedimento.
Ora, la Circolare, nonostante la sua lunghezza (o forse proprio per questo) non chiarisce quale sia “il Prefetto che riceve l’istanza”, facendo anzi riferimento ad una provincia diversa da quella in cui la “guardia risiede attualmente” e fermo restando che è “irrilevante” il luogo in cui il datore di lavoro ha la propria sede...
Provando a riflettere sul, a dir poco, involuto periodo della Circolare in questione, si evince che “il Prefetto che riceve la domanda” deve essere quello della sede dell’istituto di vigilanza (se si trattasse di quello dell’eventuale nuova residenza della guardia non avrebbe senso la delega), la qual cosa rappresenta una novità rispetto alle finora rigide disposizioni ministeriali che hanno imposto alle aziende di rivedere tutte la procedure consolidate per il rilascio ed il rinnovo dei titoli del personale dipendente.
Ma se così è nasce spontanea una domanda: se era applicabile l’istituto della delega perché lo stesso non è stato applicato sin dal primo momento per il rilascio e rinnovo dei titoli senza imporre tanti disagi alle aziende ed ai lavoratori?
Speriamo quindi che la nuova procedura - quando vedrà materialmente la luce - sia estesa anche ai procedimenti di rilascio ex novo e rinnovo dei titoli, apparendo del tutto ingiustificato il mantenimento di due diversi regimi autorizzatori.
In allegato la Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 9 ottobre 2018