03 dicembre 2014


 PREAVVISO DI DURC NEGATIVO, C’E’ TEMPO FINO ALL’11 DICEMBRE PER PAGARE LE SANZIONI 

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Sospeso fino a gennaio l’invio di nuovi preavvisi negativi

Mini sanatoria dell’Inps per i datori di lavoro destinatari di un preavviso di Durc interno negativo per mancato pagamento delle sanzioni: c’è tempo fino all’11 dicembre per sanare la posizione pagando la parte di debito residua, ed ottenere così l’annullamento del documento di irregolarità.

Con il messaggio n. 9152/2014, diffuso il 26 novembre scorso, l’Inps concede anche un periodo ‘cuscinetto’, comunicando che non effettuerà nuove notifiche di Durc interno negativo fino al 31 dicembre 2014, in considerazione delle scadenze di fine anno.

Si ricorda che il Durc interno è una procedura semplificata e dematerializzata in base alla quale, mensilmente, l’Inps invia all’impresa una comunicazione sulla regolarità contributiva della stessa, all’interno del Cassetto Previdenziale Inps.

Per sanare l’eventuale irregolarità, l’azienda deve non solo aver pagato i contributi, ma anche le eventuali sanzioni entro un termine di 15 giorni. Una precisazione importante, ma che, nei messaggi illustrativi del nuovo sistema del Durc interno, non era stata fornita.

L’Inps, riconoscendo che ‘i preavvisi finora notificati non lo hanno espressamente richiamato’, ha concesso per questo motivo una finestra di altri 15 giorni a far data dalla pubblicazione del messaggio (26.11.2014): il termine per la regolarizzazione delle posizioni scade quindi giovedì 11 dicembre.

L’Inps, inoltre annullerà il Durc negativo anche se il datore di lavoro, entro l’11 dicembre, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che abbia ad oggetto esclusivamente gli importi dovuti a titolo di sanzioni.

Attenzione: quanto sopra vale soltanto per i preavvisi notificati prima del 26 novembre 2014.

Per informare l’Inps dell’avvenuto versamento, gli interessati potranno avvalersi della funzionalità ‘Contatti’ del Cassetto Previdenziale, selezionando l’oggetto ‘Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)’. Utilizzando l’applicativo, oltre a comunicare gli estremi del versamento effettuato, è possibile anche chiedere l’annullamento del documento di irregolarità.