20 maggio 2021


 Riaperture, nuovo Decreto Draghi 

Decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, "Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

In data 18 maggio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato contestualmente in vigore il decreto-legge in oggetto, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente la nuova programmazione per l’avvio graduale della ripresa delle attività economiche (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021). 

Si riporta, di seguito, una illustrazione dei contenuti del provvedimento, a cura di Confcommercio - Imprese per l'Italia

1. Limiti orari agli spostamenti (art.1) 

Fino al 6 giugno 2021, nella zona gialla, viene posticipato di un’ora l’inizio del divieto previsto per gli spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, salute o necessità. Tale divieto, pertanto, trova applicazione dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo. 

Dal 7 al 20 giugno 2021, sempre nella zona gialla, tale divieto per gli spostamenti notturni troverà, invece, applicazione dalla mezzanotte alle ore 5:00 del giorno successivo, mentre a partire dal 21 giugno 2021, cesserà di essere applicato. 

I richiamati divieti orari per gli spostamenti non valgono nelle zone bianche; con ordinanza del Ministro della Salute, per eventi di particolare rilevanza, possono essere stabiliti limiti orari diversi, da quelli sopra esposti. 

2. Attività dei servizi di ristorazione (art. 2) 

Dal 1° giugno 2021, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, rispettando i limiti orari agli spostamenti di cui all’art. 1 ed i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

3. Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali (art. 3) 

Dal 22 maggio 2021, nelle zone gialle, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 2 

4. Piscine, palestre centri natatori e centri benessere (art. 4) 

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri e i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria senza ricircolo. 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del DL 52/2021 e cioè l’interdizione dell’uso degli spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida. 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14 del DL 33/2020. 

5. Eventi sportivi aperti al pubblico (art.5) 

In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi ed alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’art. 5 del DL 52/2021 (cioè anche di livello non agonistico e anche non riconosciuti di preminente interesse nazionale) esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. 

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per quelli al chiuso. Le attività devono svolgersi rispettando le linee guida adottate dalla PCM – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS. 

Nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico. 

6. Impianti nei comprensori sciistici (art.6) 

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

7. Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art.7) 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 3 

8. Parchi tematici e di divertimento (art.8) 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

9. Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (art.9) 

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. 

10. Corsi di formazione (art.10) 

Dal 1 luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del DL 33/2020. 

11. Musei e altri istituti e luoghi della cultura (art.11) 

In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche ed archivi è assicurato a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti ed il rispetto della distanza tra le persone di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che abbiano registrato nel 2019 un numero di visitatori superiore a un milione, il servizio è assicurato il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni dei musei sono aperte al pubblico le mostre.

12. Linee guida e protocolli (art.12) 

I protocolli e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del DL 33/2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Ministri competenti o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

13. Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni (art.13) 

La disposizione modifica il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure di cui all’articolo 1 del DL 19/2020, attribuendo rilievo primario al parametro dell’incidenza dei contagi sul territorio regionale, in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19

Ai sensi del comma 16-septies dell’articolo 1 del DL 33/2020, come modificato dal presente decreto, vengono pertanto denominate: 

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento; 

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le zone gialle e rosse (cfr. lett. b) e d)); 

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti 2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento. 

Tale sistema di valutazione viene affiancato da un sistema con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell’occupazione dei posti letto a 30 giorni, ecc.). Nello specifico è disposto il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute che, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri – tra quelli di cui al DM 30 aprile 2020 – dovranno essere utilizzati a tal fine. Sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in zona gialla, denotino un livello di rischio alto (comma 16 quinquies dell’art. 1 del DL 33/2020, come modificato dal decreto in commento). 

Viene infine delineata la disciplina applicabile nel periodo transitorio che intercorre tra il 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 16 giugno 2021. In tale periodo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che - all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento sopra indicati - risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per le zone corrispondenti allo scenario di rischio inferiore. 

14. Certificazioni verdi Covid-19 (art.14) 

La validità della certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione anti Covid-19, che viene rilasciata al termine del prescritto ciclo di vaccinazione (cfr. art. 9, D.L. 22 aprile 2021 n.52), viene estesa a 9 mesi. Si prevede, inoltre, che la certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione anti Covid-19 sia rilasciata, anche, contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

15. Sanzioni (art.15) 

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, viene richiamato anche nel decreto in commento l’articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 è pertanto punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. 

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

16. Disposizioni di coordinamento (art.16) 

Viene confermata l’applicazione, fino al 31 luglio 2021, delle disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in commento. 

Resta altresì fermo, sempre per quanto non modificato dal decreto in commento, quanto previsto dal DL 52/2021.

 

In allegato il testo del Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65