27 ottobre 2015


 Licenziamenti, il fatto contestato deve essere illecito o giuridicamente rilevante 

Anche l’elemento non materiale del fatto contestato, se presente, deve essere dimostrato

Con le sentenze nn. 20540 e 20545, entrambe del 13 ottobre scorso, la Corte di Cassazione, con riferimento ai licenziamenti disciplinari, si è pronunciata in merito a cosa si debba intendere per “fatto contestato”, il cui mancato accertamento comporta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Con un cambio di rotta rispetto all’interpretazione unanimemente fornita dalla precedente giurisprudenza di merito, la Corte ha affermato che in tutti i casi in cui il fatto contestato presupponga anche un elemento non materiale – come l’elemento psicologico o la gravità del danno –, anche quest’ultimo diventa parte integrante del fatto materiale oggetto di accertamento.

Rientrano così in gioco, ai fini dell’accertamento del fatto contestato – in mancanza del quale è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro – anche elementi “non materiali” quali l’elemento psicologico e la gravità del danno: in altre parole il datore di lavoro, nel valutare la “fattibilità” del licenziamento per fatti che implicano anche elementi non materiali (ad es., la gravità del danno arrecato), dovrà considerare la necessità di provare l’esistenza anche di questi ultimi, al pari del fatto materiale in sé.

Nei casi all’esame della Corte, ad esempio, il primo licenziamento era fondato sul comportamento scortese del lavoratore nei confronti dell’amministratore della società e sul suo rifiuto a discutere la propria posizione personale: fatti, secondo i giudici di legittimità, privi di rilevanza disciplinare, nonostante la loro contrarietà “alle regole della compostezza e degli usi mondani”. Il secondo, invece, era fondato sulla contestazione al lavoratore di comportamenti che avrebbero arrecato alla società “un grave nocumento morale o materiale”: nocumento che però era rimasto indimostrato, pur costituendo parte integrante dell’illecito disciplinare in questione, determinando così l’insussistenza del fatto contestato.

L’interpretazione della Corte del “fatto materiale” ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, seppur riferita a licenziamenti irrogati in regime di Legge Fornero, assumerà indubbiamente rilievo anche rispetto al nuovo regime dei contratti a tutele crescenti introdotti dal Jobs Act, in cui la reintegrazione nel posto di lavoro è ammessa solo in relazione all’insussistenza del fatto materiale contestato: il fatto materiale sussistente, ai fini del licenziamento, sarà in ogni caso solo quello illecito o comunque giuridicamente rilevante.  

 

A.G.