La legge 132 del 6 agosto 2015, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’Amministrazione giudiziaria”, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio e della pensione, modificando gli artt. 545 e ss. del c.p.c. e introducendo così regole e limiti nuovi.
La novità principale consiste nell’innalzamento dello storico limite massimo di pignorabilità, fissato nella tradizionale misura del “quinto”.
Partendo dalle pensioni, ai sensi del nuovo comma dell’art. 545 c.p.c., “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti del terzo (per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal tribunale), quarto (per i tributi e ogni altro credito, nella misura del quinto) e quinto comma (concorso simultaneo di cause alimentari e altre cause, nella misura del 50%), nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
In altre parole, la parte di pensione corrispondente ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale – per una somma pari a € 672,78 per il 2015 – è ora assolutamente impignorabile; resta invece assoggettabile a pignoramento, nei limiti del quinto, la parte residua – cioè l’importo totale della pensione meno quello dell’assegno sociale aumentato della metà –.
Per quanto riguarda invece gli stipendi, un ulteriore nuovo comma dell’art. 545 c.p.c. prevede che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma (v. sopra), nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
In sostanza, se stipendio o pensione sono accreditati sul conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, gli stessi sono pignorabili, nei limiti dell’art. 545 c.p.c., per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale – pari a € 1.345,56 per il 2015 –; se invece l’accredito avviene alla data del pignoramento, o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti ordinari di cui all’art. 545 c.p.c.
Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e dei limiti previsti è parzialmente inefficace – cioè è annullato con riferimento alle sole somme eccedenti la soglia di non pignorabilità –, e l’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
A.G.