La disciplina alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017
I lavoratori che maturano nel 2017 o nel 2018 i requisiti per la pensione anticipata per i lavori usuranti devono presentare la domanda di accertamento quest’anno, con scadenze differenziate:
Attenzione: la domanda di accertamento dei requisiti non va confusa con la domanda di pensione vera e propria, che potrà invece essere presentata solo dopo che l’INPS avrà risposto positivamente all’istanza di accertamento.
Entro il mese di marzo è inoltre atteso un decreto applicativo del Ministero del Lavoro che dovrebbe introdurre, tra le altre cose, alcune semplificazioni della documentazione necessaria.
Si ricorda che la disciplina del pensionamento anticipato per i lavori usuranti è stata introdotta con il D.lgs. 67/2011 per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti; la possibilità di anticipare l’età pensionabile dal 1° gennaio 2008 è stata mantenuta, sia pur con alcune modifiche, anche dalla Legge Fornero del 2011, ed è stata recentemente oggetto di alcune migliorie ad opera della Legge di Bilancio 2017.
Quali sono i requisiti per la pensione anticipata?
I requisiti soggettivi attualmente richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono (i seguenti:
Dal 1 gennaio 2017 il periodo minimo di svolgimento di attività usurante per godere dei benefici del pensionamento anticipato è di:
Per chi possiede anche il requisito per essere definito “lavoratore precoce” (cioè 1 anno di contributi versati entro il compimento del 19esimo anno di età) è stata introdotta la possibilità di ritirarsi, a prescindere dall’età anagrafica, con 41 anni di contributi versati: coloro che appartengono a entrambe le categorie – cioè sono precoci e hanno svolto lavori usuranti – sono liberi di scegliere la forme di pensionamento a loro più favorevole.
La Legge di Bilancio 2017 ha inoltre provveduto alla disapplicazione della disciplina relativa alle cd. “finestre mobili”, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2016, era richiesta un'attesa pari a 12 /18 mesi dalla maturazione del diritto alla effettiva decorrenza della pensione anticipata. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2017, la pensione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti di legge.
La stessa legge ha infine congelato i futuri adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.
Quali sono i lavori usuranti?
I lavori usuranti sono quelli previsti dall’articolo 1 del Dlgs 67/2011, e cioè quelli svolti da:
a) lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
b) lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:
c) lavoratori addetti alla “linea catena”, cioè i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’INAIL, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità).
d) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Come si presenta la domanda?
La domanda va presentata all’INPS o all’Istituto previdenziale a cui il lavoratore è iscritto, insieme alla documentazione prevista dalla legge che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti per il pensionamento anticipato.
La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta il differimento del diritto alla decorrenza da 1 a 3 mesi a seconda dei mesi di ritardo (nello specifico, 1 mese in caso di ritardo di massimo 1 mese; 2 mesi in caso di ritardo tra 1 e 3 mesi; 3 mesi in caso di ritardo superiore a 3 mesi).
A.G.